Art.1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta
CODICE CIVILE
Art.1490 – Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (Art. 1229).
vedi: Art.1491 – Esclusione della garanzia










[...] è dovuta la garanzia (Art. 1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se [...]