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Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili


CODICE CIVILE: Capo VII: Dell’appalto

Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.

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Vi sono 2 Commenti

  1. Valentina M scrive:

    Qualora non ci sia accordo fra committente ed impresa esecutrice sul risultato dell’esecuzione dei lavori , ed il direttore dei lavori assunto dalla committenza dia ragione all’impresa, quest’ultimo si deve dimettere dall’incarico?

  2. admin scrive:

    Tendenzialmente si dovrebbe dimettere, o meglio visto che se si è scelto un Direttore dei Lavori si presume che lui sia più competente di noi, allora se si ha un altro Tecnico che appura che i lavori hanno difetti si può sostituire il DL e/o far causa sia all’impresa sia al DL.
    Purtroppo molto spesso i DL anzichè tenere le parti del committente, per interessi personali di varia natura, preferiscono non inimicarsi le imprese con cui possono avere più spesso a che fare rispetto al committente, che magari fatta una casa non ne farà poi più.
    Dunque il consiglio è quello di sentire il parere di un altro tecnico.

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