L’impresa che ha eseguito i lavori è sempre ritenuta responsabile dei lavori mal’eseguiti ovvero che non rispecchiano la regola dell’arte, il committente deve solo dimostrare l’esistenza dei difetti o vizi, ma non di chi è la colpa. A5QXR4HHDF69
Leggi: L’impresa esecutrice è sempre responsabile dei vizi e delle difformità dell’opera
CODICE CIVILE: Capo VII: Dell’appalto Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetto dell’opera Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore (1223). Se però le difformità o i vizi dell’opera sono [...]
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