L’impresa che ha eseguito i lavori è sempre ritenuta responsabile dei lavori mal’eseguiti ovvero che non rispecchiano la regola dell’arte, il committente deve solo dimostrare l’esistenza dei difetti o vizi, ma non di chi è la colpa. A5QXR4HHDF69
Leggi: L’impresa esecutrice è sempre responsabile dei vizi e delle difformità dell’opera
CODICE CIVILE: Capo VII: Dell’appalto Art. 1667 Difformità e vizi dell’opera L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera (1668). La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati [...]
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CODICE CIVILE: Capo VII: Dell’appalto Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetto dell’opera Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore (1223). Se però le difformità o i vizi dell’opera sono [...]
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