L’impresa che ha eseguito i lavori è sempre ritenuta responsabile dei lavori mal’eseguiti ovvero che non rispecchiano la regola dell’arte, il committente deve solo dimostrare l’esistenza dei difetti o vizi, ma non di chi è la colpa. A5QXR4HHDF69
Leggi: L’impresa esecutrice è sempre responsabile dei vizi e delle difformità dell’opera
Molto più spesso ripetto al passato molte vertenze giudiziarie vengono determinate dal giudizio tecnico dei consulenti di qui l’importanza di avvalersi di un supporto qualificato che possa far valere le tue ragioni dal punto di vista prettamente tecnico. Se l’Avvocato è il tuo difensore legale il Consulente Tecnico di Parte o CTP sarà il tuo difensore Tecnico.
Leggi: Consulente Tecnico di Parte o CTP
CODICE CIVILE
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi
Leggi: Art.1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta
CODICE CIVILE: Capo VII: Dell’appalto Art. 1663 Denuncia dei difetti della materia L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
Leggi: Art. 1663 Denuncia dei difetti della materia