Consulenti Tecnici di Parte
 
 

Isolamento Acustico: sospensione legge sui requisiti acustici passivi degli edifici


Stop ai requisiti acustici passivi degli edifici?

Il 12 maggio 2010 è stata approvata dal Senato la Legge Comunitaria 2009 secondo la quale il Governo dovrà precisare entro fine luglio 2010 quali sono le norme in materia di requisiti acustici degli edifici

.

Il riassetto normativo in materia di acustica era previsto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n°88 di luglio 2009, cioè entro fine gennaio 2010, termine che ora si è stato prorogato a un anno.

A quanto pare, però, non conterrà più la definizione dei criteri acustici di progettazione, esecuzione e ristrutturazione di edifici e infrastrutture, come previsto in precedenza; ma riguarderà invece una nuova definizione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

I criteri necessari per la corretta progettazione acustica, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico, giungerà invece con un Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e dal Ministro dell’ambiente.

Nel frattempo sono sospese le norme nei rapporti tra costruttori e acquirenti di alloggi, anche se sorti prima del 29 luglio 2009, mentre sino ad ora ciò accadeva solo per i rapporti sorti dopo luglio 2009.

Come cambierà la legge sui requisiti acustici passivi degli edifici? Vivere in una casa priva di rumori tornerà ad essere un diritto?

Rimane però un grosso dubbio interpretativo della norma in materia di isolamento acustico degli edifici, per capirsi riporto per intero l’articolo che ha cambiato le carte in tavola:

Art. 15  ( contenuto nella Legge comunitaria 2009, Testo approvato dal Senato il 12 maggio 2010).

(Modifiche all’articolo 11 della legge 7  luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico)
1. All’articolo 11 della legge 7  luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie
e delle infrastrutture dei trasporti nonché» sono soppresse;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato»;
d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalla seguente:
“f) l’indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico“».

Poche righe per creare un grosso pasticcio, sopra ho sottolineato una cosa che pare alquanto assurda, parrebbe che le imprese sono comunque tenute a fare i lavori a regola d’arte però se non lo fanno non si può contestarglielo perché la legge sospende le liti in attesa di una nuove norme in materia di acustica.

Non ci resta che attendere la nuova noma in materia di acustica degli edifici, sperando che sia fatta più chiarezza, anche se non capisco come si possa permettere alle imprese di far male il loro lavoro togliendo la possibilità agli acquirenti di contestarlo.

Non essendoci ancora, ovviamente giurisprudenza interpretativa, ritengo comunque che valga la pena contestare i lavori eseguiti senza un corretto isolamento acustico, e poi attendere per capire come ci si dovrà muovere.

Discutiamone qui nel forum: Rumori ed isolamento acustico degli edifici

Altri articoli che potrebbero interessarti:

  1. Guida alla Consulenza Acustica: 9 cose da sapere prima di consultare un Consulente Acustico
  2. Problemi rumore per mancato isolamento acustico edificio
  3. Rumori Molesti in casa per mancato isolamento acustico

Lascia un commento








Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Consulenze Tecniche

About

Lo Studio Tecnico Archetipo offre il proprio servizio di Consulenza Tecnica prevalentemente in Piemonte e Valle d'Aosta, tuttavia stiamo avviando collaborazioni con tecnici selezionati anche in altre parti d'Italia, pertanto contattaci per sapere se possiamo comunque aiutarti ner risolvere al meglio le tue controversie legali.

Chiedi qui direttamente al
Consulente Tecnico online

      

per una Perizia Tecnica

Consulenti online

Powered by ®La CASA giusta srl - All Right Reserved. La CASA giusta s.r.l. 10.000 € cap. soc. int. ver. Registro delle imprese di Torino n. 09164110018 REA n. 1029417 – Partita IVA 09164110018
Progetti e consulenza OnLine  Tel. 011.19.83.90.93 - 0125.192.55.88 Fax. 011.19.83.73.83 - 0125.192.0.192 E-mail: ctp.archetipo@gmail.com per servizi di: Ingegnere SALAMANO consulenza tecnica di parte  perizie  stime danni  perito tribunale